Italian Court dismisses appeals against robbery convictions for generic recidiva claims lacking specific factual analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Ibrahim Raafat and Osama Abdelfatah Ahmed Mohamed inadmissible. The defendants challenged their convictions for robbery and association, arguing violations regarding the recognition of recidiva and sentencing. The court rejected these claims because the appellate court's reasoning was sufficient and the new arguments were either already examined or lacked specific factual engagement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must be admissible and specific; generic complaints about recidiva without engaging the specific facts of the judgment are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IBRAHIM RAAFAT nato il 12/10/1979 OSAMA ABDELFATAH AHMED MOHAMED nato il 11/03/1990 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 40144/22 Rilevato che Ibrahim Raafat e Osama Abdelfatah Ahmed Mohamed ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la decisione di primo grado che li aveva condannati per il reato di associazione a delinquere e per concorso in molteplici furti pluriaggravati, con recidiva specifica per Osama Abdelfatah Ahmed Mohamed e recidiva semplice per Ibrahim Raafa;
Rilevato che il primo motivo di ricorso di Ibrahim Raafat — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione circa la ritenuta sussistenza del sodalizio di cui all'art. 416 cod.pen. — non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pagg. 7 e 8); Rilevato che il secondo motivo di ricorso di Ibrahim Raafat — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio inflitto — non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive;
Rilevato che i motivi di ricorso di Osama Abdelfatah Ahmed Mohamed presentano un contenuto analogo a quelli appena esaminati, per cui si richiamano le risposte date al ricorso del coimputato, aggiungendo, quanto alla doglianza circa il riconoscimento della recidiva, che sia il motivo di appello sul punto che quello di ricorso sono affidati a proposizioni generiche, scevre da riflessioni che riguardino specificamente l'imputato; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis