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Ordinanza — n. 14179/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and factual data supporting generic complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14179/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Sedki Aziz inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Aziz challenged a second-instance conviction for aggravated attempted theft and theft, arguing for missing mitigating circumstances and a lack of correlation between charges and sentencing. The court rejected these claims because the appeal consisted solely of a generic complaint devoid of specific legal arguments or factual evidence required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it presents only a single, scant generic allegation lacking the legal reasons and factual data that support the requests.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic complaint rejection lack of legal grounds missing factual data procedural dismissal eccezioni difensive attenuazione della pena allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEDKI AZIZ nato il 12/11/1976 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 40105/22 Rilevato che Sedki Aziz ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la decisione di primo grado che lo aveva condannato per i reati di tentato furto pluriaggravato e furto pluriaggravato, uniti dal vincolo della continuazione; Rilevato che il ricorso — che lamenta contestualmente la mancata correlazione tra imputazione contestata e condanna riportata, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessiva determinazione della pena — è inammissibile in quanto prospetta un'unica, scarna deduzione generica, priva delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 Marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente '