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Ordinanza — n. 14177/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14177/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Simone Matteo inadmissible and ordered him to pay court costs. Matteo challenged the appellate court's confirmation of his conviction for offenses under Articles 216 and 223 of the Law on Public Security, arguing flaws in the reasoning. The court rejected these claims as merely repetitive of arguments already dismissed at the appellate level without providing substantive legal critique.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds merely repeat those already rejected at the lower level without offering specific, argumentative criticism capable of revealing logical flaws in the judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments lack of specific critique public security offenses Court of Cassazione motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONE MATTEO nato a VIESTE il 27/10/1962 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 40007/02022 Rilevato che l'imputato Simone Matteo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa Tribunale di Monza di condanna per il reato di cui agli artt. 216, comma 1 n.2, e 223 L.F.; Ritenuto che il motivo unico di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso che, dal canto suo, non presenta profili di manifesta illogicità, gli unici che consentirebbero a questa Corte di censurare la motivazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così