Ordinanza — n. 14172/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PJETRI DORJAN nato il 28/11/1992 CILI JETMIR nato il 21/09/1993 PJETRI KENADO nato il 15/05/1996 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 38289/2022 Rilevato che gli imputati Pjetri Kenado, Pjetri Dorjan e Cili Jetmir ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna per vari furti in abitazione pluriaggravati; Rilevato che il primo motivo di ricorso con cui i ricorrenti lamentano inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità e decadenza in relazione all'inutilizzabilità delle intercettazioni per omessa indicazione delle generalità dell'interprete - è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 271 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14172/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PJETRI DORJAN nato il 28/11/1992 CILI JETMIR nato il 21/09/1993 PJETRI KENADO nato il 15/05/1996 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 38289/2022 Rilevato che gli imputati Pjetri Kenado, Pjetri Dorjan e Cili Jetmir ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna per vari furti in abitazione pluriaggravati; Rilevato che il primo motivo di ricorso con cui i ricorrenti lamentano inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità e decadenza in relazione all'inutilizzabilità delle intercettazioni per omessa indicazione delle generalità dell'interprete - è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PJETRI DORJAN nato il 28/11/1992 CILI JETMIR nato il 21/09/1993 PJETRI KENADO nato il 15/05/1996 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 38289/2022 Rilevato che gli imputati Pjetri Kenado, Pjetri Dorjan e Cili Jetmir ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna per vari furti in abitazione pluriaggravati; Rilevato che il primo motivo di ricorso con cui i ricorrenti lamentano inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità e decadenza in relazione all'inutilizzabilità delle intercettazioni per omessa indicazione delle generalità dell'interprete - è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità;
Ritenuto, in particolare, che l'omessa indicazione, nel verbale di esecuzione delle intercettazioni, delle generalità dell'interprete di lingua straniera che abbia proceduto all'ascolto, traduzione e trascrizione delle conversazioni, non è causa di inutilizzabilità dei risultati di tale operazioni, essendo tale sanzione prevista solo per i casi tassativamente indicati dall'art. 271 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 07030 del 16/01/2020, Polak, Rv. 278659); Considerato che il secondo motivo di ricorso - che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle amm