Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14172/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14172/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14172/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PJETRI DORJAN nato il 28/11/1992 CILI JETMIR nato il 21/09/1993 PJETRI KENADO nato il 15/05/1996 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 38289/2022 Rilevato che gli imputati Pjetri Kenado, Pjetri Dorjan e Cili Jetmir ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna per vari furti in abitazione pluriaggravati; Rilevato che il primo motivo di ricorso con cui i ricorrenti lamentano inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità e decadenza in relazione all'inutilizzabilità delle intercettazioni per omessa indicazione delle generalità dell'interprete - è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 271 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14172/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PJETRI DORJAN nato il 28/11/1992 CILI JETMIR nato il 21/09/1993 PJETRI KENADO nato il 15/05/1996 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 38289/2022 Rilevato che gli imputati Pjetri Kenado, Pjetri Dorjan e Cili Jetmir ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna per vari furti in abitazione pluriaggravati; Rilevato che il primo motivo di ricorso con cui i ricorrenti lamentano inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità e decadenza in relazione all'inutilizzabilità delle intercettazioni per omessa indicazione delle generalità dell'interprete - è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità;

Parole chiave

Generato dall'IA
difficoltà linguistiche grave deficienza del procedimento all'estero testimonianza inattendibile interrogatorio formale di testimoni protezione dei testimoni prove acquisite tramite sorveglianza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 271 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PJETRI DORJAN nato il 28/11/1992 CILI JETMIR nato il 21/09/1993 PJETRI KENADO nato il 15/05/1996 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 38289/2022 Rilevato che gli imputati Pjetri Kenado, Pjetri Dorjan e Cili Jetmir ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna per vari furti in abitazione pluriaggravati; Rilevato che il primo motivo di ricorso con cui i ricorrenti lamentano inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità e decadenza in relazione all'inutilizzabilità delle intercettazioni per omessa indicazione delle generalità dell'interprete - è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità;

Ritenuto, in particolare, che l'omessa indicazione, nel verbale di esecuzione delle intercettazioni, delle generalità dell'interprete di lingua straniera che abbia proceduto all'ascolto, traduzione e trascrizione delle conversazioni, non è causa di inutilizzabilità dei risultati di tale operazioni, essendo tale sanzione prevista solo per i casi tassativamente indicati dall'art. 271 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 07030 del 16/01/2020, Polak, Rv. 278659); Considerato che il secondo motivo di ricorso - che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle amm