Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded recidivism and sentencing arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Grimaldi Massimo and Grimaldi Pietro inadmissible. The appellants argued for a violation of law regarding recidivism recognition and sentencing treatment, but the court found these claims manifestly unfounded. The court ruled that the lower court correctly applied the law on recidivism and imposed a penalty consistent with the statutory minimum, justifying the rejection of the appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69 comma 4 cod. pen.; The Court of Cassazione holds that an appeal challenging the recognition of recidivism and the resulting sentencing is inadmissible if the lower court's reasoning is manifestly unfounded and the penalty aligns with statutory minimums.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GRIMALDI MASSIMO nato a TARANTO il 27/04/1981 GRIMALDI PIETRO nato a TARANTO il 14/03/1988 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 37549/2022 Rilevato che gli imputati Grimaldi Massimo e Grimaldi Pietro ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Taranto per il reato di furto aggravato;
Considerato che V unico motivo di ricorso, proposto nell'interesse di entrambi i ricorrenti, — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della recidiva ed al trattamento sanzionatorio — è manifestamente infondato in quanto la recidiva è stata correttamente ritenuta con idonea motivazione (il che, ex art. 69, comma 4 cod. pen., impedisce il predicato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche) ed il trattamento sanzionatorio ha trovato adeguata giustificazione nella decisione avversata, tenuto anche conto che è stato inflitta una pena corrispondente al minimo edittale, quanto alla sanzione detentiva, e di poco discosta dal minimo, quanto a quella pecuniaria;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente ;