Ordinanza — n. 14167/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARGHERITI GIANVITO nato a MESAGNE il 05/05/1981 RANDINO DANIELE nato a FRANCAVILLA FONTANA il 10/12/1977 avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 37274/2022 Rilevato che gli imputati Margheriti Gianvito e Randino Daniele ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Brindisi di condanna per il reato di tentato furto aggravato; Considerato che i ricorsi — che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e il diniego del proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. — sono generici per indeterminatezza perché il motivo comune è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 14167/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. — sono generici per indeterminatezza perché il motivo comune è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARGHERITI GIANVITO nato a MESAGNE il 05/05/1981 RANDINO DANIELE nato a FRANCAVILLA FONTANA il 10/12/1977 avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 37274/2022 Rilevato che gli imputati Margheriti Gianvito e Randino Daniele ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Brindisi di condanna per il reato di tentato furto aggravato; Considerato che i ricorsi — che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e il diniego del proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. — sono generici per indeterminatezza perché il motivo comune è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata (se non alcune, sparute, circostanze di fatto) e non si confronta con le argomentazioni della Corte di appello, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente