Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific legal or factual support.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment that reduced his sentence for attempted theft and classified recidivism as simple, arguing violations of criminal procedure law. The court rejected these claims because they were generic and failed to provide the specific legal reasons and factual data required by law to support such requests.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on generic grounds lacking the specific legal reasons and factual data required by law to support the requests.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOPORAN MINAI REMUS nato il 05/05/1992 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 37092/2022 Rilevato che l'imputato Temporan Mihai Remus ricorre contro la sentenza con cui la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vercelli che lo aveva condannato per il reato di furto tentato, ha qualificato la recidiva come solo semplice e ha rideterminato la pena in mesi due di reclusione ed euro 120,00 di multa;
Considerato che l' unico motivo di ricorso — con cui il ricorrente lamenta l'inosservanza delle legge processuale penale — è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente