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Ordinanza — n. 14162/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14162/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14162/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BUSUIOC FLORIN nato a IASI( ROMANIA) il 23/11/1985 BUSUIOC MARIA ANTOANETA LEONTINA nato a JILAVA( ROMANIA) il 30/07/1979 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 37082/2022 Rilevato che gli imputati Busuioc Florin e Busuioc Maria Antoaneta Leontina ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la loro condanna per il reato di tentato furto aggravato; Considerato che il ricorso — con cui si lamenta la correttezza della motivazione posta a base del diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14162/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 62, n. 4), cod. pen.

Parole chiave

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tentata truffa tentate lesioni personali gravi reato mancato imputazione di furto furto di lieve entità crimine
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BUSUIOC FLORIN nato a IASI( ROMANIA) il 23/11/1985 BUSUIOC MARIA ANTOANETA LEONTINA nato a JILAVA( ROMANIA) il 30/07/1979 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 37082/2022 Rilevato che gli imputati Busuioc Florin e Busuioc Maria Antoaneta Leontina ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la loro condanna per il reato di tentato furto aggravato; Considerato che il ricorso — con cui si lamenta la correttezza della motivazione posta a base del diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen.

— è inammissibile in quanto pone una doglianza che non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). Considerato altresì che la questione dell'applicazione della predetta circostanza attenuante è posta in maniera del tutto inconferente, adducendo dati (si pensi alla volontà di risarcire il danno e all'incensuratezza) che non hanno alcuna attinenza con la pretesa della parte; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Pr i