Ordinanza — n. 14159/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO SALVATORE nato a CATANIA il 30/03/1950 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 37031/2022 Rilevato che l'imputato Bruno Salvatore ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Asti di condanna per il reato di lesioni aggravate; Considerato che l' unico motivo di ricorso — che contesta la correttezza della motivazione posta a base del mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa — è basato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), risultando, così aspecifico; aspecificità — che determina l'inammissibilità del ricorso ex art. 591 comma 1 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14159/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), risultando, così aspecifico; aspecificità — che determina l'inammissibilità del ricorso ex art. 591 comma 1 lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO SALVATORE nato a CATANIA il 30/03/1950 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 37031/2022 Rilevato che l'imputato Bruno Salvatore ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Asti di condanna per il reato di lesioni aggravate; Considerato che l' unico motivo di ricorso — che contesta la correttezza della motivazione posta a base del mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa — è basato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), risultando, così aspecifico; aspecificità — che determina l'inammissibilità del ricorso ex art. 591 comma 1 lett.
c) cod. proc. pen. — desumibile dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente