Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to non-deduced arguments and discretionary sentencing review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued violations of specific criminal code articles regarding sentencing comparisons and aggravating circumstances, but the Court ruled these points were not properly deduced in the appellate proceedings or constituted matters of factual discretion reserved for the trial judge. Consequently, the Court upheld the lower court's acquittal and sentence, emphasizing that sentencing gradation falls within the trial judge's discretionary authority unless arbitrary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 61 co. 2 cod. pen.; Art. 624-bis cod. pen.; Appeals must deduce legal violations in the appellate stage; matters of factual reconstruction and discretionary sentencing evaluation fall outside the scope of the Supreme Court's review unless arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOS NENE (CUI. 01T226K) nato il 13/10/1984 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 37026/2022 Rilevato che l'imputato Kos Nene alias Gheorghe Jacopo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino — in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Torino — lo ha assolto per il reato ascritto al capo 7 per non aver commesso il fatto e ha rideterminato la pena in anni tre di reclusione ed euro 1200 di multa per i reati di furto con strappo aggravato, indebita utilizzazione di carte di credito, ricettazione, furto pluriaggravato;
Rilevato che il primo motivo di ricorso — con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all'art. 61 co. 2 cod. pen. — ed il secondo motivo — con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'art. 624-bis cod. pen. — non sono deducibili perché prospettano violazione di norme non dedotta in appello; quanto, in particolare, alla seconda censura, non si tratta di questione di qualificazione giuridica "pura", dal momento che il ragionamento censorio passa per una diversa ricostruzione del fatto, che andava dedotta con i motivi di appello;
Considerato che il terzo motivo di ricorso — che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze — non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); ne consegue che l'ampia motivazione fornita dalla Corte di merito quanto al peso dei precedenti penali sul giudizio comparativo soddisfa ampiamente tale dovere argomentativo, che — contrariamente a quanto assume il ricorrente — non è fondato sul divieto di comparazione di cui all'art. 624-bis, comma 4, cod. pen.; Ritenuto che il quarto motivo di ricorso — che contesta la correttezza della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio — non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissarne la misura, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, in particolare alla personalità del prevenuto come evincibile dai precedenti ed alla mancata deterrenza che questi ultimi avevano esercitato rispetto alla nuova spinta delinquenziale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa