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Ordinanza — n. 14156/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14156/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14156/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARISONE MARIO nato a ACQUI TERME il 05/04/1968 avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; \ \ RG 36998/2022 Rilevato che l'imputato Barisone Mario ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria di condanna per il reato di cui di bancarotta documentale semplice; Rilevato che il motivo unico di ricorso — con cui il ricorrente, dopo aver riportato le doglianze articolate nell'appello, critica la motivazione della sentenza della Corte di merito quanto al giudizio circa la riconducibilità del fatto all'imputato ancorché mero amministratore di diritto — è inammissibile in quanto propone una diversa lettura del dato probatorio e non coglie profili di manifesta illogicità della motivazione avversata, che ha correttamente escluso, peraltro rispetto ad una fattispecie di cui si può rispondere anche a titolo di colpa, la rilevanza scagionante del concorrente impegno della sorella del prevenuto nell'amministrazione della società;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14156/2023 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARISONE MARIO nato a ACQUI TERME il 05/04/1968 avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; \ \ RG 36998/2022 Rilevato che l'imputato Barisone Mario ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria di condanna per il reato di cui di bancarotta documentale semplice; Rilevato che il motivo unico di ricorso — con cui il ricorrente, dopo aver riportato le doglianze articolate nell'appello, critica la motivazione della sentenza della Corte di merito quanto al giudizio circa la riconducibilità del fatto all'imputato ancorché mero amministratore di diritto — è inammissibile in quanto propone una diversa lettura del dato probatorio e non coglie profili di manifesta illogicità della motivazione avversata, che ha correttamente escluso, peraltro rispetto ad una fattispecie di cui si può rispondere anche a titolo di colpa, la rilevanza scagionante del concorrente impegno della sorella del prevenuto nell'amministrazione della società;

Parole chiave

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cattiva gestione responsabilità del gerente bancarotta fraudolenta responsabilità dell'amministratore dell'eredità responsabilità dei soci responsabilità per carente organizzazione
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARISONE MARIO nato a ACQUI TERME il 05/04/1968 avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; \ \ RG 36998/2022 Rilevato che l'imputato Barisone Mario ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria di condanna per il reato di cui di bancarotta documentale semplice; Rilevato che il motivo unico di ricorso — con cui il ricorrente, dopo aver riportato le doglianze articolate nell'appello, critica la motivazione della sentenza della Corte di merito quanto al giudizio circa la riconducibilità del fatto all'imputato ancorché mero amministratore di diritto — è inammissibile in quanto propone una diversa lettura del dato probatorio e non coglie profili di manifesta illogicità della motivazione avversata, che ha correttamente escluso, peraltro rispetto ad una fattispecie di cui si può rispondere anche a titolo di colpa, la rilevanza scagionante del concorrente impegno della sorella del prevenuto nell'amministrazione della società;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. C