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Ordinanza — n. 14152/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against probation sentence as congruity is not a cassation ground under Art. 448.2-bis. The appeal is inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14152/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant challenged the proportionality of the sentence rather than its legality. The defense argued the judge erred in balancing circumstances and failed to apply a lenient approach, but the court noted that congruity is a discretionary matter, not a ground for cassation under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The appeal against a probation sentence is inadmissible if it concerns only the congruity of the penalty, as this falls within the judge's discretionary power and is not a ground for cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal congruity of penalty probation sentence cassation grounds discretionary sentencing Code of Criminal Procedure procedural costs reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Iazouli
Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio
264205-264207; Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA CAUZA VINCENZO nato a MONZA il 20/12/1971 avverso la sentenza del 10/08/2022 del TRIBUNALE di MONZAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; • Rilevato che con la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., è stata applicata nei confronti di Vincenzo La Cauza, su concorde richiesta delle parti, la pena di otto mesi di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, per il reato, qualificato ai sensi dell'art 73, quinto comma d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti; rilevato che con il presente ricorso l'imputato lamenta l'incongruità della pena inflittagli che, alla luce della confessione resa e del minimo dato quantitativo di sostanza stupefacente detenuto, avrebbe dovuto essere quantificata muovendo da un'ottica premiale in favore dell'imputato, laddove invece il giudice si era immotivatamente discostato dal minimo edittale ed aveva altresì effettuato il giudizio di bilanciamento tra le opposte circostanze in termini di equivalenza; rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; rilevato che la contestazione articolata dalla difesa ha ad oggetto la congruità della pena, profilo questo che, attenendo alla sua quantificazione discrezionale, è ben diverso dalla sua illegalità, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale (Sez.

U, n. 33040 del 26/02/2015, Iazouli, Rv. 264205-264207; Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509), per la quale soltanto è consentito in relazione al trattamento sanzionatorio proporre ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento; rilevato che, avendo il Tribunale integralmente recepito l'accordo delle parti ed esulando la devoluta doglianza dalle ipotesi tassativamente previste dall'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., il ricorso si destina all'inammissibilità; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere estensore I