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Ordinanza — n. 14145/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14145/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14145/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAMONTANI FEDERICO nato a LIVORNO il 24/11/1988 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che l'unico motivo del ricorso presentato da Tramontani Federico - che lamenta la contraddittorietà e la illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche - è inammissibile poiché riproduce censure già adeguatamente disattese dal giudice di merito e perché manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale negato i presupposti per una mitigazione della pena in considerazione sia della concreta gravità del fatto (il possesso di una bomba carta ritrovata poco prima dell'inizio della partita Livorno- Como), sia della biografia criminale dell'imputato, il quale è gravato da due precedenti condanne per fatti di violenza alla persona; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14145/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.

Parole chiave

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attenuazione libera della pena calciatore professionista difesa penale minaccia non comprovata circostanze aggravanti o attenuanti obbligo di ridurre il danno

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAMONTANI FEDERICO nato a LIVORNO il 24/11/1988 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che l'unico motivo del ricorso presentato da Tramontani Federico - che lamenta la contraddittorietà e la illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche - è inammissibile poiché riproduce censure già adeguatamente disattese dal giudice di merito e perché manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale negato i presupposti per una mitigazione della pena in considerazione sia della concreta gravità del fatto (il possesso di una bomba carta ritrovata poco prima dell'inizio della partita Livorno- Como), sia della biografia criminale dell'imputato, il quale è gravato da due precedenti condanne per fatti di violenza alla persona; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2