Italian Court dismisses appeal against sentence for drug possession due to lack of statutory grounds for cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Laura Valleri, challenged a first-instance sentence for drug possession by arguing for non-punishment based on the small quantity of drugs, her youth, and lack of prior convictions. The court rejected these arguments because the appeal did not fall within the specific, limited grounds for cassation against sentences imposed upon request, such as errors in legal qualification or the expression of the defendant's will.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals against sentences imposed upon request are inadmissible unless they concern the defendant's will, the link between request and sentence, legal qualification, or legality of the penalty, excluding general pleas like youth or small quantity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLERI LAURA nato a FIRENZE il 14/08/2001 avverso la sentenza del 21/07/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avytso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; A Rilevato che con la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., è stata applicata nei confronti di Laura Valleri, su concorde richiesta delle parti, la pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, per il reato di cui all'art 73, quinto comma d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per aver detenuto a fini di spaccio e ceduto sostanze stupefacenti; rilevato che con il presente ricorso l'imputata lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. stante la modica quantità della sostanza detenuta così come del quantitativo ceduto, la sua giovane età e la condizione di incensuratezza e la conseguente la mancanza di motivazione sul punto; rilevato che l'impugnativa deve essere dichiarata inammissibile non rientrando le dispiegate doglianze in alcuno delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, che consentono di ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo
P.Q.M.
&- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presi