Cassation court dismisses appeals regarding cannabis cultivation charges, upholding the lower court's penalty and procedural rulings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Gioia and Inna inadmissible, ordering them to pay legal costs and a fine. The appellants argued their rudimentary cultivation was for personal use, but the court found their lack of evidence and the significant quantity of 133 grams of mature cannabis proved otherwise. Consequently, the court rejected the claims of procedural error and excessive sentencing, confirming the conviction under the relevant drug trafficking provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990: Appeals challenging criminal judgments are inadmissible if they merely reiterate already rejected grievances or lack factual basis, and the appellant is condemned to pay procedural costs and a fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIOIA GIOVANNI nato a MARSICOVETERE il 17/08/1981 MALOVA INNA nato il 12/02/1989 avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo di ricorso di Giovanni Gioia e di Malova Inna- che eccepisce il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale con riguardo all'esclusione dell'ipotesi della coltivazione professionale, sull'assunto che l'attività svolta fosse talmente rudimentale da rientrare in quella di coltivazione domestica ad uso personale - è inammissibile perché, per un verso, deduce argomentazioni volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità; per altro verso, è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha evidenziato, per un verso, che l'attività di coltivazione della canapa sativa non è stata in alcun modo confutata dal ricorrente, il quale non ha allegato alcun elemento probatorio di segno contrario, avendo semplicemente sostenuto che la quantità detenuta fosse finalizzata all'uso personale valorizzando la rudimentalità della tecnica utilizzata, per altro verso i non trascurabili quantitativi della medesima sostanza già venuti a maturazione e conservati in parte in un vaso di vetro, in parte in una busta di plastica, pari a complessivi 133 gr.; ritenuto che il secondo motivo - che censura il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'eccessività della pena - è parimenti inammissibile sia poiché riproduce doglianze già disattese con corretti argomenti giuridici, sia perché manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale congruamente confermato la pena inflitta - qualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e applicate le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione - in considerazione della non trascurabile gravità dei fatti con riferimento al quantitativo complessivo di sostanza stupefacente; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec