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Ordinanza — n. 14140/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for drug trafficking due to lack of critical analysis of sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14140/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Isodje Goodluck inadmissible for failing to critically analyze the arguments supporting the lower court's decision. The appellant argued for a reclassification of the offense under Article 73, paragraph 5, of the 1990 Tax Code, claiming the facts did not warrant the 'minor gravity' qualification. The court rejected this because the appellate court correctly evaluated all indicia of organized, professional drug trafficking despite the high quantity of substances involved.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990: An appeal alleging violation of law regarding the reclassification of a crime is inadmissible if the complaint does not contain a critical analysis of the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of critical analysis drug trafficking minor gravity organized crime procedural law Cassazione traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISODJE GOODLUCK nato il 15/04/1982 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di Isodje Goodluck, che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile in quanto la doglianza non è scandita dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale, nel fare corretta applicazione del principio secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), ha correttamente escluso la sussunzione del fatto nell'ipotesi della "minore gravità" valorizzando i complessivi quantitativi di cocaina ed eroina trattati, anche nell'ordine delle centinaia di grammi, l'esistenza di un'attività organizzata in maniera continuativa e professionale, composta da più persone, la frequenza e la facilità degli approvvigionamenti; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17