Cassation appeal dismissed because the lawyer signing the converted appeal was not registered on the special barroll.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appellant's converted appeal inadmissible because it was signed by a lawyer not enrolled on the special barroll for cassation proceedings. Although the appeal was converted from a first-instance judgment, the court held that the converted act must still meet all formal requirements of a legitimate appeal, including proper signature by an authorized defender. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 593, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A converted appeal retains all substantive and formal requirements of the original appeal; failure of the signing lawyer to be registered on the special barroll renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURCO VITO nato a CASALUCE il 07/02/1987 avverso la sentenza del 11/10/2016 del TRIBUNALE di NOLAdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; • Rilevato che l'atto di appello proposto da Vito Turco alla sentenza resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Nola, debitamente riconvertito, in ragione dell'inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda ex art. 593, comma 3 cod. proc. pen., in ricorso per cassazione, deve essere dichiarato inammissibile in quanto redatto e sottoscritto dall'avv.
Loredana Fedele del foro di Napoli la quale, fiduciariamente nominata, non risulta iscritta all'Albo speciale della Corte di Cassazione; rilevato che, sebbene l'istituto della conversione dei mezzi di impugnazione previsto dall'art. 568, comma 5 cod. proc. pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determini l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente per la sua impugnazione secondo le ordinarie norme processuali, ciò non si traduce tuttavia in una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato, dovendo l'atto convertito possedere tutti i requisiti di sostanza e di forma propri dell'impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (Sez. 4, Sentenza n. 5291 del 22/12/2003 - dep. 10/02/2004, Stanzani, Rv. 227092); rilevato che tra i requisiti essenziali previsti a pena di inammissibilità per il ricorso per cassazione rientra, secondo quanto disposto dall'art. 613 primo comma cod. proc. pen., così come novellato dalla L. 23.6.2017 n.103, la sottoscrizione dell'atto, così come delle memorie o motivi nuovi, da parte dei difensori specificamente abilitati, e perciò iscritti all'apposito albo dei professionisti ammessi all'esercizio del patrocinio in sede di legittimità, condizione questa integralmente carente nella fattispecie in esame; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Pres