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Ordinanza — n. 14138/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14138/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14138/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLFETTA ANGELO ANTONIO nato a MANDURIA il 16/10/1973 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che il ricorso di Angelo Molfetta, composto da un unico motivo con cui si duole della violazione del principio di proporzionalità della pena per non essersi tenuto conto della condotta resipiscente da costui tenuta nel rendere piena confessione degli addebiti a suo carico spiegando anche le ragioni del suo comportamento, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che le dispiegate doglianze non solo non evidenziano alcuna valutazione manifestamente illogica od arbitraria la quale soltanto è suscettibile di trovare ingresso in sede di legittimità allorquando si verta in tema di trattamento sanzionatorio, ovverosia di un profilo della rejudicanda naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, ma neppure si confrontano, risolvendosi nella pedissequa reiterazione delle medesime censure già articolate con l'atto di appello, con le puntuali argomentazioni spese dalla sentenza impugnata in ordine alla loro infondatezza, rispetto alle quali l'impugnativa in esame non prende alcuna posizione attraverso la necessaria confutazione argomentativa; rilevato invero che i giudici distrettuali hanno correttamente evidenziato come la confessione resa si risolvesse in una mera presa d'atto di un quadro probatorio già incontrovertibilmente emerso in fase di indagini e che comunque era stata già valutata in senso favorevole per l'imputato dal primo giudice che, proprio in ragione di tale condotta, gli aveva riconosciuto le attenuanti generiche, con conseguente impossibilità di considerare il medesimo fattore per un'ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio in violazione del principio del ne bis in idem; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14138/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

Parole chiave

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reiterazione di reati penali revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena proporzionalità della pena adeguamento della pena allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLFETTA ANGELO ANTONIO nato a MANDURIA il 16/10/1973 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO;

27. Rilevato che il ricorso di Angelo Molfetta, composto da un unico motivo con cui si duole della violazione del principio di proporzionalità della pena per non essersi tenuto conto della condotta resipiscente da costui tenuta nel rendere piena confessione degli addebiti a suo carico spiegando anche le ragioni del suo comportamento, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che le dispiegate doglianze non solo non evidenziano alcuna valutazione manifestamente illogica od arbitraria la quale soltanto è suscettibile di trovare ingresso in sede di legittimità allorquando si verta in tema di trattamento sanzionatorio, ovverosia di un profilo della rejudicanda naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, ma neppure si confrontano, risolvendosi nella pedissequa reiterazione delle medesime censure già articolate con l'atto di appello, con le puntuali argomentazioni spese dalla sentenza impugnata in ordine alla loro infondatezza, rispetto alle quali l'impugnativa in esame non prende alcuna posizione attraverso la necessaria confutazione argomentativa; rilevato invero che i giudici distrettuali hanno correttamente evidenziato come la confessione resa si risolvesse in una mera presa d'atto di un quadro probatorio già incontrovertibilmente emerso in fase di indagini e che comunque era stata già valutata in senso favorevole per l'imputato dal primo giudice che, proprio in ragione di tale condotta, gli aveva riconosciuto le attenuanti generiche, con conseguente impossibilità di considerare il medesimo fattore per un'ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio in violazione del principio del ne bis in idem; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il