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Ordinanza — n. 14136/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14136/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14136/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHAALAN CATRINA nato a ROMA il 22/02/1987 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che il ricorso di Shaalan Catrina con cui si lamenta "la mancanza di motivazione in ordine all'insussistenza dei presupposti che ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. avrebbero dovuto determinare il proscioglimento dell'imputata", senza null'altro aggiungere, non può trovare ingresso innanzi a questa Corte; rilevato che le generiche doglianze articolate in assenza dell'indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto a fondamento della dispiegata impugnativa risultano alla radice prive della necessaria pertinenza censorea, perciò destinandosi, per effetto della violazione del principio di specificità dei motivi sancito dal combinato disposto degli artt. 581 terzo comma e 591 cod. proc. pen., all'inammissibilità; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14136/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen. avrebbero dovuto determinare il proscioglimento dell'imputata", senza null'altro aggiungere, non può trovare ingresso innanzi a questa Corte; rilevato che le generiche doglianze articolate in assenza dell'indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto a fondamento della dispiegata impugnativa risultano alla radice prive della necessaria pertinenza censorea, perciò destinandosi, per effetto della violazione del principio di specificità dei motivi sancito dal combinato disposto degli artt. 581 terzo comma e 591 cod. proc. pen., all'inammissibilità; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

Parole chiave

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rinuncia alla motivazione motivi validi motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivazione sufficiente motivi di cassazione verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
pen., all'inammissibilità; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHAALAN CATRINA nato a ROMA il 22/02/1987 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che il ricorso di Shaalan Catrina con cui si lamenta "la mancanza di motivazione in ordine all'insussistenza dei presupposti che ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. avrebbero dovuto determinare il proscioglimento dell'imputata", senza null'altro aggiungere, non può trovare ingresso innanzi a questa Corte; rilevato che le generiche doglianze articolate in assenza dell'indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto a fondamento della dispiegata impugnativa risultano alla radice prive della necessaria pertinenza censorea, perciò destinandosi, per effetto della violazione del principio di specificità dei motivi sancito dal combinato disposto degli artt. 581 terzo comma e 591 cod. proc. pen., all'inammissibilità; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente