Italian court dismisses appeal against drug sentencing for citing already rejected arguments and excessive punishment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Luca Parapia's appeal inadmissible, ruling that his arguments regarding excessive sentencing and lack of generic mitigating circumstances were already adequately dismissed. The lower court had imposed the minimum statutory penalty, increased by one year due to the quantity of marijuana yielding 3,540 average doses, while rejecting mitigating factors due to the drug volume and the defendant's criminal history. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 116 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it reproduces grounds already rejected by the court of first instance, provided the rejection was not arbitrary and the appellant bears responsibility for the inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARIAPIANO LUCA nato a LATINA il 22/06/1979 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che l'unico motivo di ricorso proposto da Parlapiano Luca, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'eccessività della pena e alla mancata concessione dell'attenuanti generiche, è inammissibile perché riproduce profili di censura già adeguatamente disattesi e manifestamente infondato, essendo il trattamento sanzionatorio sorretto da motivazione congrua - e quindi non censurabile in questa sede di legittimità - avendo i giudici di merito, per un verso, determinato la pena nel minimo edittale aumentandola di un anno ex art. 81 cpv. cod. pen. valorizzando il dato quantitativo della marijuana sequestrata, da cui erano ricavabili 3.540 dosi medie; dall'altro, negato l'applicazione delle circostanze attenuanti in considerazione della concreta gravità del fatto in considerazione del quantitativo di sostanze stupefacenti sequestrate e della negativa personalità dell'imputato desunta dai precedenti penali, anche specifici; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 m