Ordinanza — n. 14133/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEBBI BORHEN nato il 27/08/2002 avverso la sentenza del 28/10/2022 del TRIBUNALE di PADOVA Ldato avviso alle_ Parti7 udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Chebbi Borhen è inammissibile perché proposto senza l'osservanza dei termini per l'impugnazione, in quanto la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 28 ottobre 2022, con motivazione contestuale alla lettura del dispositivo, sicché il termine di giorni quindici per proporre impugnazione, fissato dall'art. 585 comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14133/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 585 comma 1, lett.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEBBI BORHEN nato il 27/08/2002 avverso la sentenza del 28/10/2022 del TRIBUNALE di PADOVA Ldato avviso alle_ Parti7 udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Chebbi Borhen è inammissibile perché proposto senza l'osservanza dei termini per l'impugnazione, in quanto la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 28 ottobre 2022, con motivazione contestuale alla lettura del dispositivo, sicché il termine di giorni quindici per proporre impugnazione, fissato dall'art. 585 comma 1, lett.
a) cod. proc. pen., è spirato il 12 novembre 2022 (giorno non festivo), mentre il ricorso per cassazione è stato depositato solo il 14 novembre 2022; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 17 marzo 202