Italian Court dismisses appeals for lack of motivation regarding sentence proportionality under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants inadmissible, ordering them to pay procedural costs. The defendants argued that the initial judgment lacked sufficient motivation regarding the proportionality of the sentences applied under the rule of continuation. The court rejected this claim because proportionality is a discretionary matter distinct from legal illegality, which is the only ground for cassation against a plea-bargain sentence, and the arguments were too generic to meet statutory requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing judgments are inadmissible if they concern the proportionality of the penalty or lack specific statutory grounds, as proportionality is a discretionary evaluation not subject to cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: THIAM MOUSSA nato il 18/01/1989 KONARE SOULEYAMANE nato il 02/01/1986 SECK ABLAYE nato il 03/08/1985 avverso la sentenza del 21/09/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di GENOVAdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che con la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., è stata applicata, su concorde richiesta delle parti, nei confronti di Thiam Moussa la pena di sette mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 400,00 di multa, di Seck Ablaye la pena di sei mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa, pene per entrambi gli imputati da aggiungersi in continuazione a quella già accertata con altra sentenza irrevocabile pronunciata nei loro confronti, di Konare Souleyamane la pena di tre anni e due mesi di reclusione ed euro 14.000 di multa, tutti chiamati a rispondere di plurime condotte delittuose in materia di sostanze stupefacenti, qualificate ai sensi dell'art 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309; rilevato che con ricorso perfettamente sovrapponibile Thiann Moussa e Seck Ablaye lamentano la mancanza di motivazione in ordine alla congruità della pena con riferimento all'aumento applicato per i singoli episodi avvinti dal vincolo della continuazione al reato più grave; rilevato che l'impugnativa deve essere dichiarata inammissibile non rientrando le dispiegate doglianze in alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., che consentono all'imputato e al Pubblico Ministero di ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; rilevato invero che la contestazione articolata dalle difese ha ad oggetto la congruità della pena, profilo questo che, attenendo alla sua quantificazione discrezionale, è ben diverso dalla sua illegalità, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale (Sez.
U, n. 33040 del 26/02/2015, Iazouli, Rv. 264205/01-264207/01, nonché Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019 - dep. 08/05/2019, PG c. Bonfiglio, Rv. 276509), per la quale soltanto è consentito in relazione al trattamento sanzionatorio proporre ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento; rilevato che ad analoga sorte non si sottrae neppure il ricorso del Konare, concernente la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., trattandosi anche in tal caso di doglianze esulanti, al di là degli evidenti profili di genericità caratterizzanti l'impugnativa, da quelle tassativamente indicate dall'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere est