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Ordinanza — n. 14130/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14130/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14130/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GONZAGA TIZIANO nato a ABBIATEGRASSO il 02/07/1970 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che l'unico motivo del ricorso presentato da Gonzaga Tiziano, che lamenta la contraddittorietà e la illogicità della motivazione in relazione all'errata valutazione del compendio probatorio, è manifestamente infondato, poiché la motivazione è esente da vizi di logicità e contraddittorietà, avendo la Corte territoriale (cfr. pag.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14130/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pag.

Parole chiave

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carenza di credibilità oggettiva documenti attendibili ammende per infrazione procedurale motivazione inadeguata delle censure costituzionali inosservanza delle norme sulla competenza censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
confermato il superamento della soglia di punibilità sulla base delle indicazioni contenute nel verbale di constatazione, ritenuto non attendibile dalla difesa con argomentazioni apodittiche e nemmeno argomentate; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GONZAGA TIZIANO nato a ABBIATEGRASSO il 02/07/1970 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che l'unico motivo del ricorso presentato da Gonzaga Tiziano, che lamenta la contraddittorietà e la illogicità della motivazione in relazione all'errata valutazione del compendio probatorio, è manifestamente infondato, poiché la motivazione è esente da vizi di logicità e contraddittorietà, avendo la Corte territoriale (cfr. pag.

2) confermato il superamento della soglia di punibilità sulla base delle indicazioni contenute nel verbale di constatazione, ritenuto non attendibile dalla difesa con argomentazioni apodittiche e nemmeno argomentate; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delie spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 20