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Ordinanza — n. 14128/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of motivation regarding sentence proportionality due to judicial discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14128/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Diop Serigne Abdou Khaure Mbacke inadmissible due to insufficient motivation regarding the proportionality of the sentence. The appellant argued for a specific evaluation of the penalty's congruity, but the Court held that such matters fall within the discretion of the trial judge. Consequently, the appeal was rejected because it failed to demonstrate a manifestly illogical or arbitrary decision warranting cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals challenging the proportionality of the sentence are inadmissible unless they demonstrate a manifestly illogical or arbitrary decision, as the assessment of sentencing discretion belongs to the trial judge.

Parole chiave

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proportionality of sentence judicial discretion lack of motivation cassation inadmissibility sentencing guidelines commisurazione della pena per stupefacenti gravità della pena dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
265283); rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
265283); rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283); rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP SERIGNE ABDOU KHAURE MBACKE nato il 02/11/1987 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che il ricorso di Diop Serigne Abdou Khaure Mbacke, con il quale si lamenta la carenza di motivazione in ordine alla valutazione di congruità della pena, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che le dispiegate doglianze, afferendo ad un profilo della rejudicanda naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, non possono trovare ingresso in sede di legittimità, non evidenziando alcuna valutazione manifestamente illogica od arbitraria per la quale soltanto è proponibile il ricorso per cassazione; rilevato in ogni caso che il riferimento ad opera della Corte distrettuale alla tipologia di droga, rientrante fra quelle di natura pesante, configura motivazione del tutto adeguata a giustificare il lieve discostamento della pena fissata dal minimo edittale, tanto più che allorquando il trattamento sanzionatorio si assesta al di sotto della media edittale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione, essendo la stessa contenuta quantificazione ad evidenziare un corretto esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice di merito, frutto di una valutazione intuitiva e globale in rapporto alla complessiva considerazione del fatto ed alla personalità dell'imputato (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283); rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presi