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Ordinanza — n. 14127/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for conditional sentence suspension due to illogical reasoning in lower court judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14127/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Mauro Cena inadmissible, ruling that the lower court's refusal to grant conditional sentence suspension was not arbitrary. The appellant argued for suspension, but the appellate court based its decision on the gravity of tax evasion and the defendant's criminal record rather than discretionary prognostic elements. The court found the reasoning logical and consistent with statutory requirements, thereby rejecting the claim of illogical motivation.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 133 c.p.; The refusal to grant conditional sentence suspension is not arbitrary if the judgment logically correlates the gravity of the offense and the offender's record with the decision, satisfying the requirement of congruous and logical motivation.

Parole chiave

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conditional sentence suspension illogical motivation tax evasion gravity criminal record assessment appeal inadmissibility procedural costs discretionary judgment pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 133 c.p.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 37670 del 18/06/2015
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CENA MAURO nato a LUCCA il 13/10/1970 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che il ricorso di Mauro Cena, con il quale si lamenta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, la quale, ove sorretta da congrua e logica motivazione è insindacabile in sede di legittimità (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 37670 del 18/06/2015, Cortopassi Rv. 264802), deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che il vizio manifesta illogicità della motivazione è contraddetto dalla lettura della sentenza impugnata atteso che il giudizio prognostico sul futuro comportamento dell'imputato, da effettuarsi sulla base di una valutazione discrezionale collegata agli elementi di cui all'art.133 c.p., risulta essere stato correlato tanto alla gravità della condotta in ragione degli importi delle fatture emesse e della conseguente entità dell'evasione di imposta consentita al terzo, gravità che neppure può ritenersi contraddetta dall'entità della pena fissata comunque in misura superiore al minimo edittale, quanto alla caratura delinquenziale del prevenuto, desunta dalla tipologia di reato oggetto della precedente condanna; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden