Italian Supreme Court dismisses appeal on drug sentencing, ruling penalty was legally justified and properly motivated.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Sylla Talla inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Talla argued that his sentence was excessive and lacked proper legal reasoning, but the court found his claims manifestly unfounded. The court determined the penalty was appropriate because it exceeded the statutory minimum, considering both the large quantity of drugs and the defendant's specific criminal history.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging the excessiveness of a criminal penalty is inadmissible if the lower court's reasoning is congruent and the sentence exceeds the statutory minimum based on statutory aggravating factors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SYLLA TALLA nato il 05/04/1995 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rlevato che l'unico motivo di ricorso proposto da Sylla Talla, che eccepisce il vizio di violazione di legge e di omessa motivazione in relazione all'eccessività della pena - è manifestamente infondato, poiché le argomentazioni inerenti al trattamento sanzionatorio sono sorrette da motivazione congrua, quindi non sindacabile in sede di legittimità, avendo la Corte di merito (cfr. p.
4) determinato la pena superiore al minimo edittale tenendo in considerazione, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., sia la quantità dello stupefacente (15,419 grammi suddivisi in 30 involucri, per un totale di 56, 3 dosi medie singole), sia la negativa personalità dell'imputato desunta dai cinque precedenti penali specifici; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 marz