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Ordinanza — n. 14123/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the appellant personally filed it after the 2017 law requiring lawyer representation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14123/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Nadine Hassan's appeal inadmissible because she personally submitted it after the 2017 amendment requiring lawyer representation. Hassan argued the requirement violated constitutional rights, but the court found the legislative discretion to mandate technical representation reasonable. Consequently, the appeal was rejected, and Hassan was ordered to pay legal fees and a 3,000 euro fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 111, comma 7; Art. 117, comma 1 Cost.: The requirement for a lawyer to file a cassation appeal does not violate constitutional rights, as it ensures a high level of professional defense without limiting substantive defensive faculties.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lawyer representation requirement personal filing prohibition constitutional rights defense legal fees and fine diritto a un difensore professioni giudiziarie legittimazione ad agire

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
273282); rilevato che la ventilata questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod.
Art. 111, comma 7 Cost.
Art. 117, comma 1 Cost.
Art. 616 cod. proc. pen.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 23631 del 19/03/2018
pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 23631 del 19/03/2018, Maisano, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NADINE HASSAN nato il 03/05/1983 avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; --( udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Considerato che il ricorso di Nadine Hassan è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato in epoca successiva all'entrata in vigore della I. n. 103 del 23 giugno 2017, che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art.613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 23631 del 19/03/2018, Maisano, Rv. 273282); rilevato che la ventilata questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111, comma 7, 117, comma 1, Cost. nella parte in cui prevede che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore inscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione è manifestamente infondata, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 Cc. (dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272011-01), considerando che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il