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Ordinanza — n. 14121/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14121/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14121/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KEITA SAMBA nato il 18/02/1981 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che il ricorso di Keita Samba, con il quale si contesta l'assenza di motivazione sulla congruità della pena inflittagli senza alcun'altra più specifica deduzione, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che, essendo il trattamento sanzionatorio istituzionalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, non possono trovare ingresso in sede di legittimità le doglianze difensive che, non evidenziando alcuna valutazione manifestamente illogica od arbitraria, non arrivano a contrastare il vaglio di adeguatezza della pena fissata comunque in misura prossima al minimo edittale, senza perciò richiedere alcuna dettagliata motivazione (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), peraltro nella specie compiutamente resa dalla Corte distrettuale sia in ordine alla pena base che all'applicabilità della recidiva; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14121/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), peraltro nella specie compiutamente resa dalla Corte distrettuale sia in ordine alla pena base che all'applicabilità della recidiva; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

Parole chiave

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proporzionalità della pena adeguamento della pena sanzioni penali errore nella commisurazione della pena riesame dell'entità pena remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
265283), peraltro nella specie compiutamente resa dalla Corte distrettuale sia in ordine alla pena base che all'applicabilità della recidiva; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KEITA SAMBA nato il 18/02/1981 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che il ricorso di Keita Samba, con il quale si contesta l'assenza di motivazione sulla congruità della pena inflittagli senza alcun'altra più specifica deduzione, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che, essendo il trattamento sanzionatorio istituzionalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, non possono trovare ingresso in sede di legittimità le doglianze difensive che, non evidenziando alcuna valutazione manifestamente illogica od arbitraria, non arrivano a contrastare il vaglio di adeguatezza della pena fissata comunque in misura prossima al minimo edittale, senza perciò richiedere alcuna dettagliata motivazione (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), peraltro nella specie compiutamente resa dalla Corte distrettuale sia in ordine alla pena base che all'applicabilità della recidiva; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente