Italian Supreme Court dismisses appeal against drug sentencing for duplicating merit court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Imad Smail inadmissible because it sought to challenge the excessive length of his sentence. Smail argued that the penalty was excessive, but the Court found his arguments merely reproduced points already adequately addressed by the lower court. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked legal standing under the Code of Criminal Procedure, resulting in a dismissal and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely renews arguments already decided by the court of first instance without presenting new grounds for cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMAD SMAIL nato il 06/07/1970 avverso la sentenza del 18/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che l'unico motivo di ricorso proposto da Imad Smail, che deduce la violazione di legge e il vizio motivazione in relazione all'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché riproduce profili di censura già disattesi adeguatamente dal giudice di merito, avendo la Corte di merito, con logica motivazione (cfr. p. 4), determinato la pena in misura leggermente superiore al minimo edittale valorizzando sia la quantità dello stupefacente (pari a gr. 8,417 di tipo cocaina), sia la negativa personalità dell'imputato desunta dai precedenti penali, anche specifici; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo