Ordinanza — n. 14119/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACCORINTI GIUSEPPE ANTONIO nato a ZUNGRI il 27/03/1959 avverso l'ordinanza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il motivo di ricorso di Accorinti Giuseppe Antonio - che eccepisce la violazione dei legge in relazione agli artt. 38 e 41 cod. proc. pen. - è manifestamente infondato, in quanto, come la Corte di merito ha dichiarato l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione evidenziando, tra l'altro, che tale dichiarazione era sottoscritta dall'avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14119/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 38 e 41 cod. proc. pen. - è manifestamente infondato, in quanto, come la Corte di merito ha dichiarato l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione evidenziando, tra l'altro, che tale dichiarazione era sottoscritta dall'avv.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACCORINTI GIUSEPPE ANTONIO nato a ZUNGRI il 27/03/1959 avverso l'ordinanza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il motivo di ricorso di Accorinti Giuseppe Antonio - che eccepisce la violazione dei legge in relazione agli artt. 38 e 41 cod. proc. pen. - è manifestamente infondato, in quanto, come la Corte di merito ha dichiarato l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione evidenziando, tra l'altro, che tale dichiarazione era sottoscritta dall'avv.
Francesco Sabatino, cui non era stata conferita procura speciale, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui la dichiarazione di ricusazione è atto personalissimo della parte processuale ed è dunque inammissibile se proposta dal difensore non munito di procura speciale ovvero di mandato specifico, ma solo del generico mandato defensionale (Sez. 1, n. 24099 del 26/05/2009, dep. 11/06/2009, Bruschi, Rv. 243969), come accertato nella vicenda in esame (cfr. verbale di udienza del 18 ottobre 2022); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 marz