Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of legal interest in criminal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Di Puccio Gianluca inadmissible because it lacked legal interest in criminal proceedings. The defense argued violations of specific penal code articles, but the court found these arguments were merely factual requests for evidence re-evaluation rather than legal challenges. Consequently, the court upheld the lower court's finding of the defendant's liability and imposed a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 116 c.p.p.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if the arguments are purely factual and do not raise a legal issue, thereby lacking the requisite legal interest to reach the Supreme Court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PUCCIO GIANLUCA nato a GALLIATE il 01/08/1972 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il motivo di ricorso di Di Puccio Gianluca - che eccepisce l'inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 10- ter d.lgs. n. 74 del 2000, 40 e 42 cod. pen. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché le argomentazioni difensive sono articolate in fatto, essendo dirette a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie, avendo peraltro la Corte di merito ribadito la penale responsabilità dell'imputato evidenziando, per un verso, che la circostanza che l'imputato fosse una mera "testa di legno" non trova riscontro in alcuna allegazione difensiva, e, per altro verso, che il Di Puccio ha ricoperto per un apprezzabile periodo di tempo la carica di rappresentante legale della società, e, quindi, ex lege era il soggetto tenuto al versamento dell'i.v.a. stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2