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Ordinanza — n. 14117/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming improper tax presumptions, ruling on burden of proof for business costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14117/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Paola Chiappini's appeal inadmissible for lack of proper motivation, finding it merely repeated first-instance arguments. The judges determined that the defendant failed to prove business costs corresponding to declared revenues, as tax presumptions cannot replace the requirement for objective accounting evidence. Consequently, the burden of proof remained on the taxpayer to demonstrate the existence of deductible expenses.

Regesto Legislator

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Art. 109 comma 1 DPR 917/1986; Artt. 187 e 190 c.p.p.: Tax presumptions cannot substitute the taxpayer's duty to prove or provide factual data supporting deductible business costs, which must be certain or objectively determinable.

Parole chiave

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tax burden of proof business expense deduction tax presumptions accounting documentation criminal tax liability onere della prova del contribuente responsabilità civile del consulente fiscale spese giustificate dall'uso commerciale

Disposizioni normative citate

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Art. 109, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Artt. 187 e 190, cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen.
257678); rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
257678); rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 37131 del 09/04/2013
pen.), o quanto meno allegare i dati fattuali dai quali l'esistenza di tali costi poteva essere desunta (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 37131 del 09/04/2013, Siracusa, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIAPPINI PAOLA nato a TORINO il 28/10/2019 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che il ricorso di Paola Chiappini con il quale si lamenta la mancanza di idonea motivazione, limitata alla reiterazione delle argomentazioni già spese dal giudice di primo grado a fronte dell'eccepita impropria utilizzazione delle presunzioni tributarie nell'identificazione degli elementi attivi di imposta, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che le dispiegate doglianze non si confrontano con il ben diverso ragionamento seguito da entrambi i giudici di merito che nella coerente declinazione dei criteri fissati dalla giurisprudenza, !ungi dall'aver affermato un'inversione dell'onere probatorio, hanno constatato l'omessa dimostrazione della rispondenza dei costi indicati nella dichiarazione di imposta, necessariamente gravante sull'imputata, a quelli inerenti all'attività di impresa svolta dalla società in difetto di elementi attivi giustificati dalla relativa documentazione contabile; rilevato invero che l'evidenza della condotta delittuosa non è il frutto dell'applicazione sic et simpliciter delle presunzioni tributarie, come sostiene inopinatamente la difesa, derivando per contro le raggiunte conclusioni in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputata dall' espletata istruttoria, in cui all'accertamento dei ricavi non dichiarati derivante dalla verifica fiscale si accompagna la mancata dimostrazione a carico del contribuente dei costi sostenuti tali da concorrere, ancorché non contabilizzati, alla determinazione dell'imponibile; rilevato che di nessuna censura motivazionale è passibile la sentenza impugnata posto che se è vero che alla ricostruzione del reddito dell'impresa nell'esercizio di competenza concorrono anche le spese e gli altri componenti negativi, ciò non toglie che questi debbano essere certi o comunque determinabili in modo obiettivo (art. 109, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), non potendo essere puramente e semplicemente presunti, spettando perciò all'imputato che lamenti la mancata deduzione dei costi ad essi inerenti, provarne l'esistenza (artt. 187 e 190, cod. proc. pen.), o quanto meno allegare i dati fattuali dai quali l'esistenza di tali costi poteva essere desunta (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 37131 del 09/04/2013, Siracusa, Rv. 257678); rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi che consentano di escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere estenso