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Ordinanza — n. 14114/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the appellant personally filed the petition instead of using a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14114/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed personally by the appellant rather than by a registered defense attorney. The law requires all appeals to be signed by a qualified defender to ensure procedural regularity. Consequently, the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Law 23 June 2017, n. 103; Article 613, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure: Appeals must be signed by a registered defense attorney; personal filing renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility personal filing prohibition registered defense attorney requirement procedural costs award penalty fund fine diritto a un difensore difesa obbligatoria capacità di stare in giudizio

Disposizioni normative citate

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Law 23 June 2017, n. 103
Article 613, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure
Article 616 of the Code of Criminal Procedure
272010), ha eliminato la facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
272010), ha eliminato la facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sezione Unica, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP MOR (CUI 05HQV3Q) nato il 25/01/2001 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato ayzlso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che il ricorso di Diop Mar deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputato; rilevato invero che la legge 23 giugno 2017, n. 103 che ha modificato l'art.613, comma 1 cod. proc. pen., stabilendo che tanto l'atto di ricorso quanto le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, regola questa che si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente all'entrata in vigore della novella, ovverosia al 3 agosto 2017 (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), ha eliminato la facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente