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Ordinanza — n. 14108/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for drug trafficking due to inadmissible procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14108/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the complainant's grievances did not fall within the specific exceptions allowed under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The defendant challenged the plea bargain sentence for drug trafficking, arguing the indictment failed to specify whether he was jointly responsible through moral or material participation. The court determined that the 2017 reform restricts cassation appeals against plea bargains to issues regarding the defendant's consent, legal qualification errors, or sentencing legality, excluding disputes over factual details of joint action. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are inadmissible unless they concern the defendant's consent, legal qualification errors, or sentencing legality, excluding factual disputes on joint action.

Parole chiave

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plea bargain appeal joint criminal liability moral participation material participation Cassation inadmissibility drug trafficking procedural exhaustion partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
272014); rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod.
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
art. 616 cod. proc. pen
272014); rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOUBBIZ ISSAM nato il 02/10/1978 avverso la sentenza del 23/06/2022 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; ("L Rilevato che con la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., è stata applicata nei confronti di Loubbiz :[ssam, su concorde richiesta delle parti, la pena di un anno ed otto mesi di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, per plurime cessioni di sostanze stupefacenti riqualificate ai sensi dell'art 73, quinto comma d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ed unificate dal vincolo della continuazione; rilevato che con il presente ricorso l'imputato lamenta l'indeterminatezza dell'imputazione per essere stata contestata al prevenuto il concorso nelle condotte delittuose con il coimputato Darif senza specificare se si trattasse di compartecipazione morale o materiale, tra loro inconciliabili; rilevato che l'impugnativa deve essere dichiarata inammissibile non rientrando le dispiegate doglianze in alcuno delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, che consentono di ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; rilevato che risulta evidente come l'intento perseguito dalla riforma del 2017 sia quello di evitare un'analisi della motivazione della sentenza di patteggiamento sull'affermazione di colpevolezza dinanzi al giudice di legittimità, dovendosi invece dare rilievo al consenso prestato dall'imputato, personalmente o a mezzo procuratore speciale, e quindi all'implicito riconoscimento di responsabilità che rende poi contraddittorio e superfluo un giudizio di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (Sez. 2, Sentenza n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il