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Ordinanza — n. 14107/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses generic appeal for inadmissibility due to lack of specific factual or legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14107/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Walter Alfano inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. Alfano argued a defect in the lower court's reasoning regarding his criminal liability but failed to provide specific factual or legal arguments to support this claim. The court rejected the appeal because the complaint was deemed totally generic and insufficient to justify a review of the decision.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; An appeal is inadmissible if it is totally generic and lacks specific factual or legal grounds to support the alleged defect in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaint defect in reasoning Article 616 c.p.p. criminal procedure lack of specific grounds dismissal of appeal difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFANO WALTER nato a PALERMO il 31/05/1990 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che l'unico motivo del ricorso presentato da Alfano Walter è inammissibile perché totalmente generico, in quanto si limita, in poche righe, ad eccepire il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità senza indicare alcuna ragione, in fatto o in diritto, a sostegno della dedotta censura; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2023 Il consigliere estensore Il Presidente