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Ordinanza — n. 14106/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific factual and legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14106/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Starace inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Starace challenged the lower court's reasoning regarding liability and sentencing but failed to provide specific factual elements or legal arguments supporting his claims. The court ruled that generic complaints without detailed grounds violate the principle of specificity required by criminal procedure law, preventing abstract review of unresolved issues.

Regesto Legislator

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Art. 581, 3rd comma; Art. 591; Art. 616 of the Code of Criminal Procedure: Appeals must contain specific factual and legal grounds; generic complaints lacking these elements are inadmissible as they violate the principle of specificity and preclude the court from exercising its supervisory role.

Parole chiave

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inadmissibility appeal principle specificity criminal procedure code lack factual grounds procedural costs fine motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 581, 3rd comma of the Code of Criminal Procedure
Art. 591 of the Code of Criminal Procedure
Art. 616 of the Code of Criminal Procedure
258962) rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
258962) rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014, Mirra
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STARACE ANTONIO nato a NAPOLI il 17/11/1999 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che il ricorso di Antonio Starace, che contesta con un unico motivo la manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione sull'affermazione di responsabilità e sulla quantificazione della pena, non può trovare ingresso innanzi a questa Corte; rilevato che le generiche doglianze articolate in assenza dell'indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto a fondamento della dispiegata impugnativa risultano alla radice prive della necessaria pertinenza censorea, perciò destinandosi, per effetto della violazione del principio di specificità dei motivi sancito dal combinato disposto degli artt. 581 terzo comma e 591 cod. proc. pen., all'inammissibilità; rilevato che a tale carenza non può supplire il generico richiamo all'atto di appello, senza indicare né tantomeno riprodurre neppure sinteticamente i contenuti i motivi che si assumono non valutati, dovendosi ritenere preclusa a questa Corte la possibilità di esercitare il sindacato cui viene sollecitata soltanto in astratto, non essendo individuabili a monte le questioni che si assumono irrisolte (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014, Mirra, Rv. 258962) rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle