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Sentenza — n. 14105/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14105/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14105/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CATALDO DONATO nato a NAPOLI il 25/04/1974 CIANO GABRIELE nato a CERCOLA il 04/12/1980 RESTELLI PLINIO nato a CASERTA il 31/03/1985 TERRACCIANO RAFFAELE nato a CERCOLA il 18/01/1972 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di NAP011 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Considerato che il ricorso di Restelli Plino, il quale eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla misura della riduzione di pena sia per effetto della circostanza attenuante ex art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 sia, come dedotto con i motivi aggiunti, per la scelta del rito abbreviato, è fondato, essendo la Corte di merito, con riferimento al computo della pena, incorsa in un errore di calcolo, che può essere così emendato: pena base, come determinata dalla Corte di merito, dieci anni di reclusione, ridotta della metà - e quindi a cinque anni di reclusione - per l'attenuante ex art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, ulteriormente ridotta a tre anni e quattro mesi di reclusione per le generiche, aumentata di complessivi due anni e quattro mesi di reclusione - come determinato dalla Corte d'appello - per la continuazione, ridotta di un terzo a tre anni, quattro mesi e dieci giorni di reclusione.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. pen, artt. 110 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 14105/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 sia, come dedotto con i motivi aggiunti, per la scelta del rito abbreviato, è fondato, essendo la Corte di merito, con riferimento al computo della pena, incorsa in un errore di calcolo, che può essere così emendato: pena base, come determinata dalla Corte di merito, dieci anni di reclusione, ridotta della metà - e quindi a cinque anni di reclusione - per l'attenuante ex art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, ulteriormente ridotta a tre anni e quattro mesi di reclusione per le generiche, aumentata di complessivi due anni e quattro mesi di reclusione - come determinato dalla Corte d'appello - per la continuazione, ridotta di un terzo a tre anni, quattro mesi e dieci giorni di reclusione.

Parole chiave

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concorso materiale di reati risarcimento per atto illecito contravvenzioni responsabilità scemata causa illecita eccezione di illegalità

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. pen
artt. 110 cod. pen
278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; ritenuto che il ricorso di Cataldo Donato, che censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità nel delitto ex artt. 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R.
art. 616 cod. proc. pen
25-27); stante l'inammissibilità dei predetti ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CATALDO DONATO nato a NAPOLI il 25/04/1974 CIANO GABRIELE nato a CERCOLA il 04/12/1980 RESTELLI PLINIO nato a CASERTA il 31/03/1985 TERRACCIANO RAFFAELE nato a CERCOLA il 18/01/1972 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di NAP011 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Considerato che il ricorso di Restelli Plino, il quale eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla misura della riduzione di pena sia per effetto della circostanza attenuante ex art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 sia, come dedotto con i motivi aggiunti, per la scelta del rito abbreviato, è fondato, essendo la Corte di merito, con riferimento al computo della pena, incorsa in un errore di calcolo, che può essere così emendato: pena base, come determinata dalla Corte di merito, dieci anni di reclusione, ridotta della metà - e quindi a cinque anni di reclusione - per l'attenuante ex art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, ulteriormente ridotta a tre anni e quattro mesi di reclusione per le generiche, aumentata di complessivi due anni e quattro mesi di reclusione - come determinato dalla Corte d'appello - per la continuazione, ridotta di un terzo a tre anni, quattro mesi e dieci giorni di reclusione.

Di conseguenza, la sentenza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio nei confronti di Restelli Plinio limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in complessivi anni tre, mesi nove e giorni dieci di reclusione rilevato che i ricorsi di Ciano Gabriele e Terracciano Raffaele, che deducono la violazione dell'art. 129 cod. pen. in relazione a sentenza impugnata pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis proc. pen, sono inammissibili in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; ritenuto che il ricorso di Cataldo Donato, che censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità nel delitto ex artt. 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è anch'esso inammissibile perché fattuale, essendo teso a una rivalutazione del materiale probatorio, e generico, non confrontandosi con l'ampia motivazione con la quale la Corte di merito, con apprezzamento di fatto non manifestamente illogico, ha ribadito l'affermazione della penale responsabilità sulla base delle intercettazioni telefoniche puntualmente indicate (p. 25-27); stante l'inammissibilità dei predetti ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna degli indicati ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Restelli Plinio limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in complessivi anni tre, mesi nove e giorni dieci di reclusione. Dichiara inammissibili i ricorsi Ciano Gabriele, Terracciano Raffaele e Cataldo Donato, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a