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Ordinanza — n. 14104/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for withdrawal; parties waived most grievances under procedural agreements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14104/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals of Iannello and Napoli inadmissible following their formal withdrawal on February 28, 2023. Although the appellants initially raised issues regarding the lack of statutory grounds for acquittal and the denial of generic mitigating circumstances, they subsequently renounced these claims. The court ruled that the withdrawal rendered the appeals inadmissible and ordered the payment of fines and procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 599-bis proc. pen.: Withdrawal of cassation appeals renders them inadmissible, barring the deduction of most grievances unless they concern illegal sentencing or specific defects in consent.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility of recourse procedural waiver cassation procedure procedural costs rinuncia alla motivazione revoca dell'opposizione ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
278170), situazioni nella specie non ravvisabili; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 599-bis proc. pen.
Santi Certo, quale difensore di fiducia e procuratore speciale di Maurizio Iannello; considerato che, quanto alla posizione di Napoli la sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis proc.
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
e che l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M.
277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv.
art. 129 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
278170), situazioni nella specie non ravvisabili; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
e che l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M.
277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NAPOLI ANGELO nato a POLISTENA il 31/10/1987 IANNELLO MAURIZIO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 14/08/1988 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA Tdato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che Iannello Maurizio e Napoli Angelo deducono l'inosservanza della legge penale e la carenza di motivazione in ordine, rispettivamente, al mancato accertamento della sussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen. e alla mancata concessione delle attenuanti generiche; vista la rinuncia al ricorso, pervenuta il 28 febbraio 2023, a firma dell'avv.

Santi Certo, quale difensore di fiducia e procuratore speciale di Maurizio Iannello; considerato che, quanto alla posizione di Napoli la sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis proc. pen. e che l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni nella specie non ravvisabili; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il ricorso di Napoli Angelo che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso di Iannello Maurizio, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso