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Ordinanza — n. 14101/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14101/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14101/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEU ELSA nato il 16/04/1991 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; c"-> Rilevato che entrambi i motivi di cui si compone il ricorso di Elsa Beu devono essere dichiarati inammissibili; rilevato che, quanto al primo motivo, le doglianze difensive si risolvono in una pedissequa reiterazione delle stesse censure articolate con l'atto di appello in assenza di specifica confutazione dei puntuali rilievi spesi dalla sentenza impugnata in ordine alla destinazione della droga rinvenuta nell'abitazione dell'imputata allo smercio, a fondamento del quale viene coerentemente evidenziato non solo l'ingente quantitativo essendo ricavabili dai 168 grammi di marjuana in suo possesso oltre cinquecento dosi medie giornaliere, ma altresì la presenza di strumentazione all'interno della medesima abitazione per il confezionamento delle dosi, nonchè le modeste condizioni economiche di costei, fruitrice del gratuito patrocinio in ordine alle spese processuali incompatibile con l'esborso necessario ad una così ampia scorta per uso personale; rilevato che il suddetto accertamento risulta essere stato compiuto tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione, (Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008 - dep. 28/11/2008, Perrone, Rv. 241604;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14101/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 6, n. 44419 del 13/11/2008 - dep. 28/11/2008, Perrone, Rv. 241604;

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze consumo di canapa traffico qualificato di eroina sostanze soggette a restrizione guida in stato di ebbrezza qualificata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEU ELSA nato il 16/04/1991 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; c"-> Rilevato che entrambi i motivi di cui si compone il ricorso di Elsa Beu devono essere dichiarati inammissibili; rilevato che, quanto al primo motivo, le doglianze difensive si risolvono in una pedissequa reiterazione delle stesse censure articolate con l'atto di appello in assenza di specifica confutazione dei puntuali rilievi spesi dalla sentenza impugnata in ordine alla destinazione della droga rinvenuta nell'abitazione dell'imputata allo smercio, a fondamento del quale viene coerentemente evidenziato non solo l'ingente quantitativo essendo ricavabili dai 168 grammi di marjuana in suo possesso oltre cinquecento dosi medie giornaliere, ma altresì la presenza di strumentazione all'interno della medesima abitazione per il confezionamento delle dosi, nonchè le modeste condizioni economiche di costei, fruitrice del gratuito patrocinio in ordine alle spese processuali incompatibile con l'esborso necessario ad una così ampia scorta per uso personale; rilevato che il suddetto accertamento risulta essere stato compiuto tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione, (Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008 - dep. 28/11/2008, Perrone, Rv. 241604;

Sez. 3, n.46610 del 09/10/2014, Rv. 260991), che non risultano stati essere neppure profilati dalla difesa; rilevato che quanto al diniego delle attenuanti generiche oggetto del secondo motivo, le contestazioni articolate dalla ricorrente si sviluppano su un piano del tutto astratto, senza neppure indicare gli elementi di segno positivo a fondamento del beneficio invocato eventualmente disattesi o pretermessi; rilevato che a tale esito segue l'onere delle spese del procedimento, nonché, in difetto di elementi che consentano di escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il