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Ordinanza — n. 14100/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14100/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14100/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESILVIO GIUSEPPE nato a MOLA DI BARI il 23/02/1967 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che il ricorso di Giuseppe De Silvio, costituito da un unico motivo con il quale si contesta genericamente la motivazione della sentenza impugnata perché "sconnessa e disorganica", nonché priva di adeguata motivazione sulla congruità della pena e sulla continuazione, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato invero che non solo le doglianze in ordine alla continuazione risultano prive di pertinenza censorea non risultando l'istituto aver trovato nella specie alcuna applicazione in presenza di un'unica condotta delittuosa, ma che in ogni caso l'omessa enunciazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto posti a fondamento dell'impugnazione, ivi comprese quelle sulla pena, che il ricorso si limita a definire incongrua, conduce in applicazione della previsione di cui all'art.591 cod. proc. pen. all'inammissibilità; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella del:erminazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14100/2023 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen. all'inammissibilità; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella del:erminazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali eccezione di incostituzionalità opposizione al precetto esecutivo impugnazione di decisioni amministrative motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
all'inammissibilità; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESILVIO GIUSEPPE nato a MOLA DI BARI il 23/02/1967 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che il ricorso di Giuseppe De Silvio, costituito da un unico motivo con il quale si contesta genericamente la motivazione della sentenza impugnata perché "sconnessa e disorganica", nonché priva di adeguata motivazione sulla congruità della pena e sulla continuazione, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato invero che non solo le doglianze in ordine alla continuazione risultano prive di pertinenza censorea non risultando l'istituto aver trovato nella specie alcuna applicazione in presenza di un'unica condotta delittuosa, ma che in ogni caso l'omessa enunciazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto posti a fondamento dell'impugnazione, ivi comprese quelle sulla pena, che il ricorso si limita a definire incongrua, conduce in applicazione della previsione di cui all'art.591 cod. proc. pen. all'inammissibilità; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella del:erminazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente