Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14097/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it seeks factual re-evaluation rather than legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14097/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Andrea Radaelli inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Radaelli argued that the lower court failed to prove the dogs involved in the incident were his property, but this defense was deemed a request for factual re-evaluation rather than a legal challenge. The court rejected the appeal because the first-instance court had already established the dogs' ownership through the appellant's habitual presence and neighbor testimonies, making the arguments unsuitable for a cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of the evidence or facts, as the supreme court's role is limited to verifying the correct application of law, not the factual findings of the lower courts.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibited ownership of animals evidence procedural costs and fine art 616 code of criminal procedure imposta sui cani violazione dell'obbligo di mantenimento trattamento crudele e degradante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
accertato l'abituale frequentazione della casa da parte del ricorrente e, quindi, l'onere da parte sua e della compagna di accudimento dei cani, circostanze corroborate dalle deposizioni rese dai vicini; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 360 c.p.p.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen
accertato l'abituale frequentazione della casa da parte del ricorrente e, quindi, l'onere da parte sua e della compagna di accudimento dei cani, circostanze corroborate dalle deposizioni rese dai vicini; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADAELLI ANDREA nato a MILANO il 06/12/1989 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che l'unico motivo del ricorso di Andrea Radaelli - che eccepisce l'inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione sull'assunto che non ci siano prove a sostegno del fatto che i cani sottoposti ad intervento di caudectomia e a maltrattamenti non fossero di sua proprietà - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché le argomentazioni difensive sono articolate in fatto, essendo dirette a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie, avendo peraltro la Corte di merito (cfr. pag.

2) accertato l'abituale frequentazione della casa da parte del ricorrente e, quindi, l'onere da parte sua e della compagna di accudimento dei cani, circostanze corroborate dalle deposizioni rese dai vicini; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo