Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to fall within statutory grounds for review under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Manfredi's appeal inadmissible because it was filed outside the specific time limits and grounds permitted by Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Manfredi argued for a violation of law regarding the denial of generic mitigating circumstances, but the Court found his claims did not align with the narrow exceptions allowing cassation against settlement agreements. Consequently, the appeal was rejected, and Manfredi was ordered to pay the procedural costs and a monetary fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a settlement agreement is inadmissible unless it addresses the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, and the appellant must pay costs if no fault is found.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANFREDI GIUSEPPE nato a LUDWISBURG( GERMANIA) il 21/10/1979 avverso la sentenza del 05/04/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOi dato avviso alle parti; Ì udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il motivo di ricorso di Giuseppe Manfredi - che deduce la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche - avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che esulano dalla vicenda in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 marz