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Ordinanza — n. 14095/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the filing lawyer was not registered on the special barroll for legitimacy proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14095/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it was signed by an attorney not registered on the special barroll for legitimacy proceedings. The appellant argued for the review of the lower court's decision, but the court found the signature requirement under Article 613 of the Code of Criminal Procedure was not met. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Collection Fund.

Regesto Legislator

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Art. 613, para. 1 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if not signed by a defender specifically authorized and registered on the special barroll for legitimacy proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility special barroll registration legitimacy proceedings authorized defender requirement procedural costs award allegazioni insufficientemente motivate difetto di sottoscrizione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 613, para. 1 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
23.6.2017 n.103, la sottoscrizione dell'atto, così come delle memorie o motivi nuovi, da parte dei difensori specificamente abilitati, e perciò iscritti all'apposito albo dei professionisti ammessi all'esercizio del patrocinio in sede di legittimità; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod..
L. 23.6.2017 n.103
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINO FILIPPO nato a REGGIO CALABRIA il 15/03/1966 avverso la sentenza del 09/05/2022 del TRIBUNALE di TRAPANIdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che il ricorso di Costantino Filippo deve essere dichiarato inammissibile in quanto redatto e sottoscritto dall'avvocato, fiduciariamente nominato, Maurizio Sinatra del foro di Trapani, che non risulta iscritto all'Albo speciale della Corte di Cassazione; rilevato invero che tra i requisiti essenziali previsti a pena di inammissibilità per il ricorso per cassazione rientra, secondo quanto disposto dall'art. 613 primo comma cod. proc. pen., così come novellato dalla L. 23.6.2017 n.103, la sottoscrizione dell'atto, così come delle memorie o motivi nuovi, da parte dei difensori specificamente abilitati, e perciò iscritti all'apposito albo dei professionisti ammessi all'esercizio del patrocinio in sede di legittimità; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod.. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente