Criminal appeal dismissed as late filed; court ruled appeal inadmissible due to missed statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Luigi Bardetti's appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the thirty-day limit required by Article 585 of the Code of Criminal Procedure. Although the sentence was pronounced on September 15, 2022, the appeal was only deposited on November 21, 2022, well past the final deadline of October 31, 2022. Consequently, the court dismissed the request and ordered Bardetti to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal filed after the expiration of the statutory time limit is inadmissible, and the appellant bears the procedural costs and a fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARDETTI LUIGI nato a PIACENZA il 17/11/1960 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato av, o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; P Rilevato che il ricorso di Luigi Bardetti risulta essere tardivo in quanto depositato presso la Cancelleria della Corte di appello di Milano in data 21.11.2022, ovverosia oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 585, primo comma lett.
b) cod. proc. pen., decorrente, ai sensi dell'art. 585, secondo comma lett.
c) dalla scadenza del termine di 15 giorni previsto per il deposito della sentenza impugnata, pronunciata il 15.9.2022, puntualmente avvenuto in data 19.9.20229; rilevato invero che il termine finale previsto a pena di decadenza per l'impugnativa innanzi a questa Corte era scaduto il 31.10.2022, ed era dunque ampiamente decorso al momento dell'invio a mezzo posta del presente ricorso, risalente alla data del 14.11.2022, che deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente