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Ordinanza — n. 14089/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for genericity of grounds violating procedural code requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14089/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Miloti Kozeta inadmissible due to the absolute genericity of the grievances presented. The appellant cited a prior decision and EU rulings without specifying factual or legal reasons, failing to meet the requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court could not exercise its supervisory role and ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grievances are absolutely generic, failing to identify specific facts or legal reasons as required by law.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds inadmissibility procedural Code Criminal Procedure supervisory review procedural costs allegazioni insufficientemente motivate difetto di motivazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 581 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte di Cassazione n. 12048 del 23.11.2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILOTI KOZETA nato a ELBASANI( ALBANIA) il 25/09/1974 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che il ricorso di Miloti Kozeta si caratterizza, con riferimento ad entrambi i motivi ivi articolati, dall'assoluta genericità delle dispiegate doglianze tali da non consentire l'individuazione delle ragioni, intese quali elementi di fatto o ragioni di diritto, che devono a pena di inammissibilità sorreggere l'impugnativa così come prescritto dall'art. 581 cod. proc. pen.; rilevato che, quanto al primo motivo, la menzione del precedente ivi indicato, afferente alla preclusione per il giudice che emetta sentenza di improcedibilità per l'estinzione del reato in contestazione di pronunciarsi sulla responsabilità penale dell'imputato (sentenza resa da questa Corte n. 12048 del 23.11.2000) è del tutto priva di pertinenza censorea rispetto alla contestata pronuncia di inammissibilità del gravame; rilevato che d'altra parte il generico richiamo all'atto di appello, senza indicare né tantomeno riprodurre i motivi che si assumono non valutati, non consente a questa Corte la possibilità di esercitare il sindacato cui viene sollecitata soltanto in astratto; rilevato che neppure il richiamo a non meglio precisate pronunce della Corte UE, menzionate con il secondo motivo, è idoneo a riempire di contenuto la dispiegata doglianza rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 17 marzo 2023 Il Co