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Ordinanza — n. 14087/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on drug trafficking, ruling minor offense ineligibility and sentencing discretion upheld.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14087/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Gravanti inadmissible regarding both the minor offense ineligibility and the sentencing. The defense argued for rudimentary activity, but the court found the presence of specialized equipment and large drug quantities proved professional organization. Consequently, the court upheld the lower court's assessment of the offense's severity and the appropriateness of the sentence within statutory limits.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Art. 616 c.p.p.: The minor offense ineligibility provision does not apply when drug trafficking exhibits professional organization and significant scale, and sentencing appeals failing to demonstrate manifest illogicity or arbitrariness are inadmissible.

Parole chiave

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drug trafficking minor offense ineligibility sentencing discretion professional organization appeal inadmissibility detenzione di stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti infrazione grave alla lstup

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino
ex rnultis Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv.
Sez. 3, n. 6871 dell'08/07/2016, Bandera
272529 e Sez. 3, n. 6871 dell'08/07/2016, Bandera, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAVANTI GIUSEPPE nato a PALERMO il 23/07/1988 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che entrambi i motivi di cui si compone il ricorso di Giuseppe Gravanti devono essere dichiarati inammissibili; rilevato che quanto al diniego della fattispecie di lieve entità le doglianze articolate con il primo motivo non arrivano a contrastare, non evidenziando alcun difetto di logicità o contraddittorietà della motivazione, l'excursus argonnentativo della sentenza impugnata che coerentemente fonda sulla variegata strumentazione per il confezionamento e la preparazione delle dosi rinvenuta nel locale ove veniva custodita la droga, comprensiva persino di un macchinario per il sotto vuoto e di una piastra per marchiare i panetti di hashish, nonché sui cospicui quantitativi di stupefacente, riconducibili a differenti tipologie presenti anch'esse nel magazzino, la professionalità e la capacità organizzativa dell'imputato nell'attività di spaccio, tale da escludere la rudimentalità che la difesa astrattamente invoca; rilevato che nella puntuale declinazione dei criteri fissati dalla giurisprudenza, secondo cui la valutazione dell'offensività della condotta deve essere il frutto di un giudizio ad ampio spettro che tenga conto di ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva, sono state valorizzate in senso ostativo all'applicabilità dell'art.73 5 comma d.P.R. 309/1990 tanto l'entità della droga movimentata al momento dell'eseguita perquisizione quanto le concrete capacità di azione dell'agente in correlazione al mercato di riferimento (cfr. ex rnultis Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 272529 e Sez. 3, n. 6871 dell'08/07/2016, Bandera, Rv. 269149); rilevato che quanto al secondo motivo afferente al trattamento sanzionatorio, ovverosia ad un profilo della rejudicanda naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, non possono trovare ingresso in sede di legittimità le doglianze difensive che, non evidenziando alcuna valutazione manifestamente illogica od arbitraria, non arrivano a contrastare il vaglio di adeguatezza della pena la quale, essendo stata in ogni caso contenuta nel minimo edittale nella determinazione della pena base per il reato più grave e in un aumento del tutto modesto ai fini della continuazione, non è di per sé passibile di alcuna censura, né tantomeno può costituire oggetto delle contestazioni articolate dalla difesa in ordine allo scostamento dal minimo edittale; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere este