Criminal appeal dismissed as inadmissible because the appellant personally filed it after the 2017 law requiring lawyer representation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Jaber Mohamed inadmissible because it was submitted personally rather than by a qualified lawyer. The appellant argued for the right to file directly, but the court noted that the law changed on August 3, 2017, to mandate lawyer representation for appeals. Consequently, the court ruled the filing invalid and ordered the appellant to pay legal fees and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the accused after the 2017 amendment are inadmissible, resulting in the loss of the right to appeal and the imposition of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JABER MOHAMED CUI 01T5IJF nato il 01/01/1984 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINO[dato avviso alle parti; '] udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Considerato che il ricorso di Jaber Mohamed è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato in epoca successiva all'entrata in vigore della I. n. 103 del 23 giugno 2017, che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art.613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 23631 del 19/03/2018, Maisano, Rv. 273282); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 20