Ordinanza — n. 14080/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAZZANO SALVATORE nato a PALERMO il 30/08/1979 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.LAZZANO Salvatore ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confer- mato la decisione del Tribunale di (Crotone(che lo aveva riconosciuto colpevole dei reati di cui all'art.590 cod.pen. e 189 commi 6 e 7 C.d.S. per avere tamponato, con l'autocarro di cui aveva la disponibilità, una autovettura che si accingeva a immettersi all'interno di un'area di sosta annessa a centro commerciale e di avere, in tal modo, provocato lesioni personali ad alcuni degli occupanti e di essersi suc- cessivamente dato alla fuga senza fornire assistenza alle persone coinvolte nel sinistro.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14080/2023 — snpen · Corte di Cassazione: e 189 commi 6 e 7 C.d.S. per avere tamponato, con l'autocarro di cui aveva la disponibilità, una autovettura che si accingeva a immettersi all'interno di un'area di sosta annessa a centro commerciale e di avere, in tal modo, provocato lesioni personali ad alcuni degli occupanti e di essersi suc- cessivamente dato alla fuga senza fornire assistenza alle persone coinvolte nel sinistro.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAZZANO SALVATORE nato a PALERMO il 30/08/1979 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.LAZZANO Salvatore ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confer- mato la decisione del Tribunale di (Crotone(che lo aveva riconosciuto colpevole dei reati di cui all'art.590 cod.pen. e 189 commi 6 e 7 C.d.S. per avere tamponato, con l'autocarro di cui aveva la disponibilità, una autovettura che si accingeva a immettersi all'interno di un'area di sosta annessa a centro commerciale e di avere, in tal modo, provocato lesioni personali ad alcuni degli occupanti e di essersi suc- cessivamente dato alla fuga senza fornire assistenza alle persone coinvolte nel sinistro.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla affermazione di responsabilità a suo carico.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto in quanto generici, privi di confronto con la decisione impu- gnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di colpevolezza.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 27 Febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presi