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Ordinanza — n. 14076/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for drunk driving due to lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14076/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Raffaele Polidoro's appeal against his drunk driving conviction inadmissible. The appellant argued for generic mitigating circumstances and a lighter administrative penalty, but the court found these grounds generic and lacking specific analysis. The decision relied on the lower court's valid assessment of the appellant's specific criminal history and the statutory requirement for positive elements to grant generic mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 186 comma 2 lett.b) C.d.S.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack specific critical analysis of the contested decision, as the lower court's reasoning remains non-contradictory and legally sound.

Parole chiave

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drunk driving conviction generic mitigating circumstances inadmissible appeal criminal procedure code specific grounds requirement administrative penalty duration criminal history assessment guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 186 comma 2 lett.b) C.d.S.
Art. 616 cod. proc. pen.
4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
D.L. 23 maggio 2008, n. 92
62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n.
legge 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di in- censuratezza dell'imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di in- censuratezza dell'imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489).
sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di in- censuratezza dell'imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489).
sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro
sez. 3, n.2233 del 17/06/2021, Bianchi
256172; sez. 3, n.2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv282693), né d'altro canto il ricorrente ha indicato in ricorso gli elementi positivi tali da giustificare una rivalutazione in termini ad esso favorevoli.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLIDORO RAFFAELE nato a CERIGNOLA il 01/09/1970 avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.POLIDORO Raffaele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la decisione del Tribunale di Monza che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art.186 comma 2 lett.b) C.d.S. e lo aveva condannato alla pena di giorni 15 di arresto ed euro 450 di ammenda.

2. Lamenta il ricorrente difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della misura del trat- tamento sanzionatorio nonché in relazione alla durata della sanzione ammi- nistrativa della sospensione della patente di guida.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manife- stamente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato, nonché ripropositivi di analoghe censure che la ,orte distrettuale ha esaminato e disatteso con motivazione non manifesta- mente illogica o contraddittoria. 3.1 In particolare la corte distrettuale ha correttamente escluso il ricono- scimento delle circostanze attenuanti generiche, sia in ragione della assenza di profili di meritevolezza, sia in ragione dei precedenti specifici che lo ave- vano visto protagonista di altrettanti episodi di guida in stato di ebbrezza.

In relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti gene- riche il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato riconoscimento delle circostanze at- tenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di in- censuratezza dell'imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489).

Il giudice distret- tuale ha escluso profili di particolare meritevolezza e d'altro canto ha valo- rizzato la personalità dell'imputato gravato da precedenti specifici. A tale proposito il S.C. ha affermato che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172; sez. 3, n.2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv282693), né d'altro canto il ricorrente ha indicato in ricorso gli elementi positivi tali da giustificare una rivalutazione in termini ad esso favorevoli. 3.2 Quanto alla durata della sanzione amministrativa accessoria il ricorso si limita a riproporre argomenti già disattesi dal giudice di appello con argo- menti congrui e richiamando il contenuto della sentenza di primo grado ri- spetto alla quale fa difetto ogni profilo di analisi censoria. 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de