Ordinanza — n. 14075/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUNGATO FRANCESCO nato a CROTONE il 25/04/1973 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.GIUNGATO Francesco ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale, in par- ziale riforma della decisione del Tribunale di Crotone, ha rideterminato nei suoi confronti la pena in mesi sei di reclusione ed euro 130 di multa in relazione a furto aggravato con violenza sulle cose, previo riconoscimento delle circostanze atte- nuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla circostanza aggravante conte- stata e sulla recidiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14075/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUNGATO FRANCESCO nato a CROTONE il 25/04/1973 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.GIUNGATO Francesco ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale, in par- ziale riforma della decisione del Tribunale di Crotone, ha rideterminato nei suoi confronti la pena in mesi sei di reclusione ed euro 130 di multa in relazione a furto aggravato con violenza sulle cose, previo riconoscimento delle circostanze atte- nuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla circostanza aggravante conte- stata e sulla recidiva.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto in quanto generici, privi di confronto con la decisione impu- gnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio espresso dai giudici di merito. La pena risulta poi rimodulata in termini edittali improntati ad una misura di poco superiore al minimo edittale, così da escludere un più puntuale onere mo- tivazionale sul punto.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 27 Febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Pres